Il periodo di protezione La tutela
Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto finché Lei è totalmente o parzialmente incapace al lavoro a causa di malattia o infortunio (art. 336c CO). Il periodo di protezione dura 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio compreso e 180 giorni dal sesto anno di servizio.
Una disdetta data durante il periodo di protezione è nulla. Non produce effetti e deve essere ripetuta dopo la fine del periodo di protezione. Determinante è che l'incapacità lavorativa sussistesse al momento della ricezione della disdetta e possa essere provata, di regola con un certificato medico.
















